Art. 9-ter

In vigore dal 30 dic 2024
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) . 28 -------------- AGGIORNAMENTO (28) Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l', comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell', le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17#art-9-ter

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