Capo II
Art. 10
AbrogatoDefinizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW
In vigore dal 2 mar 2022 al 29 dic 2024
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all', comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall' del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17#art-10