Titolo I
Art. 7
AbrogatoIncremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
In vigore dal 2 mar 2022 al 28 apr 2022
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all', comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.
2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all', comma 369, della legge n. 205 del 2017, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui al comma 1.
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