Art. 10-bis

In vigore dal 29 apr 2022
(( (Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale). )) (( 1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza. 2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate. ))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17#art-10-bis

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