Titolo III

Art. 27

Abrogato

Contributi straordinari agli enti locali

In vigore dal 2 mar 2022 al 28 apr 2022
1. Il fondo di cui all', comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022. 2. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici. 3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari della anticipazione di cui all'articolo 243-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro. 4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo