Titolo IV

Art. 38

Abrogato

Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale

In vigore dal 2 mar 2022 al 28 apr 2022
1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2022 e riassegnate, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonché per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17#art-38

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