Titolo IV
Art. 36
AbrogatoSemplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
In vigore dal 2 mar 2022 al 28 apr 2022
1. All', comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il medesimo termine, la Commissione di cui all', comma 1 ovvero la Commissione di cui all', comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17#art-36