Art. 26

In vigore dal 29 apr 2022
Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome ((. Differimento di termini in materia di finanza regionale)) 1. La dotazione del Fondo di cui all', comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è incrementata di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'. (( 2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all', comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio. 2-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall', comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2022: a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022; b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022. 2-quater. All', comma 286, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "alla data di entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione"))
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