Titolo II
Art. 24
AbrogatoDisposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze
In vigore dal 2 mar 2022 al 28 apr 2022
1. All'articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 301, dopo le parole «transizione ecologica e digitale» sono inserite le seguenti: «nonché a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell' del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all', comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e conseguentemente emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori».
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17#art-24