Art. 7-bis
In vigore dal 30 giu 2019
(( (Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) ))
((
1. Al comma 678 dell' della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34#art-7-bis