Capo I

Art. 10

Abrogato

Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

In vigore dal 1 mag 2019 al 29 giu 2019
1. All' del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all' della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all', comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.». 2. All' del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente: «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all' della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all', comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.». 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.
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