Capo I

Art. 9

Abrogato

Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili

In vigore dal 1 mag 2019 al 29 giu 2019
1. I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. 2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti caratteristiche: a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo è stato integralmente versato; b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati nè dalla società emittente nè da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale; c) l'acquisto degli strumenti non è stato finanziato, nè direttamente nè indirettamente, dalla società emittente; d) nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori; e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione; f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente; g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione; h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l'opzione può essere esercitata unicamente dall'emittente; i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, nè esplicite nè implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l'emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi: 1) liquidazione della società; 2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti; l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la società emittente abbia la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della società emittente; m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società: 1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea; 2) gli strumenti siano convertiti in azioni; 3) si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli di cui ai precedenti due punti. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che gli emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione con le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. 4. Il comma 22-bis dell' del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato; per gli strumenti finanziari di cui al comma 22 del citato , emessi nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli obblighi di indicazione di cui al comma 3 si considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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