Art. 6

In vigore dal 30 giu 2019
Modifiche al regime dei forfetari 1. All', comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui agli del medesimo decreto». 2. In deroga all' della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3. All', comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui all' del medesimo decreto». ((3-bis. Al comma 935 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge"))
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