Art. 3

In vigore dal 1 gen 2020
(( (Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) )) ((1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento)) 9 --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l', comma 5) che "Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34#art-3

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