Titolo II
Art. 35
AbrogatoMisure urgenti in tema di riscossione
In vigore dal 24 apr 2017 al 23 giu 2017
Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 3, le parole da "dei comuni" a "essi" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell', comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall', commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse";
b) all', il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all', comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall', commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-35