Titolo II

Art. 30

Abrogato

Altre disposizioni in materia di farmaci

In vigore dal 24 apr 2017 al 23 giu 2017
1. All', della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 402, è inserito il seguente: "402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all', commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401.".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-30

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