Art. 30 · Altre disposizioni in materia di farmaci
Titolo II

Art. 30

Abrogato41 / 67

Altre disposizioni in materia di farmaci

In vigore dal 24 apr 2017 al 23 giu 2017
1. All', della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 402, è inserito il seguente: "402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all', commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401.".
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