Art. 10

In vigore dal 24 giu 2017
(Reclamo e mediazione) 1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila euro". 2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. 3. All', comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: "ente", sono inserite le seguenti: "e dell'agente della riscossione". ((3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all', paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014"))
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