Capo II

Art. 10

Abrogato

Reclamo e mediazione

In vigore dal 24 apr 2017 al 23 giu 2017
1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila euro". 2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. 3. All', comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: "ente", sono inserite le seguenti: "e dell'agente della riscossione".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-10

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