Art. 8

In vigore dal 24 giu 2017
(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari) 1. All'articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "del bene" sono sostituite dalle seguenti: "dei beni". ((1-bis. All' della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"))
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