Art. 9-bis
In vigore dal 1 gen 2027
(Indici sintetici di affidabilità fiscale)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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2-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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4-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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4-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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5-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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5-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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10.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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11.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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12.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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13.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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14.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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15.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall', comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
. (66)
17.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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18.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(5) (66) (68)
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l', comma 931) che "Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall' del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018".
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AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77,ha disposto (con l'art. 148, comma 1, lettera c)) che "Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonchè di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all' del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo , comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria:
[...]
c) i termini di cui all', comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono differiti rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione".
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l', comma 3) che "In deroga alle disposizioni di cui all' del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta 2024 i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sono resi disponibili entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili".
Ha, altresì, disposto (con l', comma 2) che "L' si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".
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AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 5) che "Per l'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all' del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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