Art. 39
In vigore dal 22 set 2018
(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)
1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica,
((per l'anno 2017))
, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno
((...))
abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio
((...))
.
2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali.
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 maggio - 27 giugno 2018, n. 137 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/2018, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, nella parte in cui determina la riduzione della quota del fondo per il trasporto pubblico locale spettante alla regione interessata nella misura del 20 per cento, anzichè fino al 20 per cento, in proporzione all'entità della mancata erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite".
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-39