Art. 2
In vigore dal 24 giu 2017
(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)
1. All', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo."
2. All',
((primo comma))
, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: ", ovvero" a "imposta." sono sostituite dalle seguenti: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno."
((2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017))
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-2