Capo IV
Art. 49
AbrogatoNorma di copertura
In vigore dal 6 dic 2011 al 27 dic 2011
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all', all', all', comma 4, all', all', comma 4, all', all', commi 13 e 20, all', all', comma 1, all', comma 1, lettera b), all', all', comma 5, all', comma 27, all', commi 1 e 3 e all', comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a 11.162,733 milioni di euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014, a 13.108,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.630,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 14.138,228 milioni di euro per l'anno 2017, a 14.456,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.766,128 milioni di euro per l'anno 2019, a 15.078,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.390,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.703,028 di euro per l'anno 2022 e a 15.721,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201#art-49