Art. 20

In vigore dal 1 gen 2013
Riallineamento partecipazioni 1. La disposizione del comma 12 dell' del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto ((in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012)) . 1-bis. ((Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica)) anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1º dicembre 2011, ((...)) sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale. 2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso ((al 31 dicembre 2019)) . 3. Si applicano, ove compatibili, le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell' del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201#art-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo