Art. 49

Art. 49

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In vigore dal 28 dic 2011
Norma di copertura 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all', all', all', comma 4, all', all', comma 4, all', all', commi 13 e 20, all', all', comma 1, all', comma 1, lettera b), all', all', comma 5, all', comma 27, all', commi 1 e 3 e all', comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a 11.162,733 milioni di euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014, ((a 13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.330,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per l'anno 2017, a 14.156,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.466,128 milioni di euro per l'anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.090,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.403,028 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,)) si provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201#art-49