Art. 48

In vigore dal 21 mag 2015
Clausola di finalizzazione 1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. 37 1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli , nonchè quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all' della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano. --------------- AGGIORNAMENTO (37) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo - 15 maggio 2015, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 20/05/2015, n. 20), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell', comma 1, secondo periodo nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di individuazione delle maggiori entrate erariali derivanti dal d.l. n. 201 del 2011, sia emanato d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per quanto riguarda le maggiori entrate percepite nel territorio della stessa Regione autonoma.
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