Art. 31

Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali

In vigore dal 1 mar 2009
Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali 1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: "dal 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2010". 1-bis. L'indennizzo di cui all', comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965. 1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1-bis.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207#art-31

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo