Art. 32
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 1 mar 2009
1. Le disposizioni di cui agli , comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all', commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.
2-bis. All', comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
2-ter. All', comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell', comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell', comma 2".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207#art-32