Art. 27

Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari

In vigore dal 1 mar 2009
1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere, il termine di cui all', comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 2 dell' del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è differito al 30 giugno 2009. 1-bis. All' del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti," sono inserite le seguenti: "da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," e dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: "all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e"; b) al comma 2, il terzo periodo è soppresso e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207#art-27

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