Art. 3 bis

Interventi a favore del comune di Pietrelcina

In vigore dal 28 feb 2010
1. Gli interventi di cui all' della legge 14 marzo 2001, n. 80, possono essere realizzati entro il 31 dicembre 2009. 2. Al fine di realizzare gli interventi di cui all' della legge 14 marzo 2001, n. 80, al comune di Pietrelcina è assegnato un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 7, comma 5-bis) che "Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina, e' prorogato per gli anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300#art-3-bis

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