Art. 3 quinquies
Riapertura dei termini per agevolazioni finanziarie a favore di soggetti ubicati in zone colpite da calamità naturali
In vigore dal 27 feb 2007
1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, si applicano altresì alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.
3. Si intendono inclusi tra i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo.
4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ivi compresi gli oneri necessari all'attività istruttoria da parte di MCC spa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300#art-3-quinquies