Art. 6 bis

Proroga di termini per adempimenti amministrativi concernenti le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani

In vigore dal 1 gen 2013
1. All', comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 146, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi". 2. All', comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 147, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi". 3. All', comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 148, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi". 4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi richiamate nei medesimi commi per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i commissari sono mantenute fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità stesse. Ai medesimi fini, le disponibilità finanziarie recate dalle predette leggi esistenti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "E' prorogato sino al completamento degli interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilita' speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province".
  • Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 come modificato dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "E' prorogato sino al completamento degli interventi e comunque fino al 31 dicembre 2012 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilita' speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province. "
  • La L. 24 dicembre 2012, n. 228 nel modificare l'art. 3, comma 5 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' prorogato al 30 giugno 20013 il termine previsto dal presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300#art-6-bis

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