Art. 5

Proroga di termini in materia ambientale

In vigore dal 18 ago 2007
1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. 2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.". 2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 224, comma 2, le parole: "Entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi"; b) all'articolo 235, comma 17, primo periodo, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi"; c) all'articolo 236, comma 2, primo periodo, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300#art-5

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