Art. 23 septies

Proroga del Fondo regionale di protezione civile.

In vigore dal 28 feb 2004
1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro". 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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