Art. 23 decies

Disposizioni in materia di definizioni agevolate Copertura finanziaria.

In vigore dal 28 feb 2004
(Disposizioni in materia di definizioni agevolate Copertura finanziaria). 1. All' del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e "18 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile 2004" e "19 aprile 2004". 2. Al comma 2-ter dell' della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e "16 febbraio 2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile 2004" e "16 marzo 2004". 3. All' della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 6, le parole: "30 aprile 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2004", e, al comma 8, le parole: "16 maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2004". 4. All' della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi da 44 a 49, le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2004"; b) al comma 48, terzo periodo, le parole: "18 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "19 aprile 2004"; c) al comma 49, quinto periodo, le parole: "17 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2004". 5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate. 6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all', comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del predetto . L'acconto è determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006. 7. All'onere derivante dall'attuazione dell', valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;355#art-23-decies

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