Art. 23 quater
Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia.
In vigore dal 28 feb 2004
(Proroga di interventi infrastrutturali
nei comuni di Venezia e Chioggia).
1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata, con le medesime finalità, a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall' della legge 1° agosto 2002, n. 166.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;355#art-23-quater