Art. 13 bis

Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia.

In vigore dal 28 feb 2004
1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". 2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
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