Art. 10 bis
Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico.
In vigore dal 28 feb 2004
1. L'entrata in vigore del comma 2 dell' del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari dei carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonché presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonché i mezzi navali di disinquinamento.
3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocaburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.
4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;355#art-10-bis