Art. 3

Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza

In vigore dal 28 feb 2004
1. All', comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;355#art-3

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