Art. 8

Entrata in vigore

In vigore dal 4 ott 1995
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro FANTOZZI, Ministro delle finanze CORONAS, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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urn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-02;415#art-8

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