Art. 6
Modalità di versamento di imposte da parte di particolari categorie di imprese
In vigore dal 1 dic 1995
Modalità di versamento di imposte
da parte di particolari categorie di imprese
1. Il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell' del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
3. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all' del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purchè effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-02;415#art-6