Art. 4
Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni.
In vigore dal 1 dic 1995
Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di
rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni.
1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 2-bis), dopo le parole "prosciutto cotto", sono aggiunte le seguenti: "(v.d. ex 16.02)";
b) l'articolo 16-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis (Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell', secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
'4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;';
b) nell', terzo comma, è premesso il seguente periodo: 'Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo semprechè l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici.';
c) nell', terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Quelle indicate nell', terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.';
d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
'c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell', per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all', terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all', terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizì;
e) nell'articolo 18, il terzo comma è sostituito dal seguente:
'La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell' e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'.';
f) nell'articolo 19-bis, sesto comma, dopo le parole 'Se i beni ammortizzabilì sono inserite le seguenti: 'o comunque gli immobilì.";
b-bis) all'articolo 17, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere";
c) all'articolo 34, comma 5, le parole "di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3 per i casi ivi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti";
d) nell'articolo 35, comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1995"; al terzo periodo, le parole "all'ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "agli ultimi due periodi";
d-bis) all'articolo 35, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle irregolarità commesse prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415";
e) all'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, lettera b), dopo le parole: "prodotti editoriali" sono aggiunte le seguenti: "di antiquariato"; nel medesimo comma 5, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
"b-bis al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato;
b-ter al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche";
2) al comma 6, le parole "Il margine di cui al comma 1 è determinato globalmente" sono sostituite dalle seguenti: "Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente"; nello stesso comma: le parole "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), b-bis) e b-ter)"; la parola: "francobolli" e le parole: "di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche," sono soppresse; le parole "di libri" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti editoriali di antiquariato"; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nell'ipotesi di applicazione del margine globale";
3) al comma 10, le parole "Agli effetti della presente sezione" sono sostituite dalle seguenti: "Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine"; nello stesso comma, secondo periodo, dopo le parole "mezzi di trasporto usati" sono inserite le seguenti: "da chiunque";
f) all'articolo 40, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "acquistati o importati a decorrere dalla stessa data"; nello stesso comma, ultimo periodo, le parole "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi";
g) all'articolo 46, comma 1, capoverso 3-bis), le parole "entro il" sono sostituite dalle seguenti: "entro i venti giorni successivi al".
2. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 15) è sostituito dal seguente:
"15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;".
3. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel numero 9), dopo le parole "ex 10.07" sono aggiunte le seguenti: ", ex 21.07.02";
b) il numero 31) è sostituito dal seguente:
"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie nonché le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli dei titolari di patenti speciali e relativi accessori e strumenti montati sul veicolo; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie;";
b-bis) nel numero 36), la parola: "pubbliche", ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: "con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata";
c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507;
3-bis) Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succesive modificazioni, dopo il numero 123-bis) è inserito il seguente:
"123-ter canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata".
4. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), e quelle dei commi 2 e 3 si applicano dal 24 marzo 1995 ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b-bis), che si applicano dal 1 gennaio 1996. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano dal 1 gennaio 1996.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-02;415#art-4