Art. 3

Interventi di coordinamento delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con le disposizioni di provvedimenti emanati a seguito dei recenti eventi alluvionali.

In vigore dal 11 ott 1995
1. Al comma 8 dell' del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono soppressi il primo e il secondo periodo e nel terzo periodo le parole: "del massimale o delle percentuali" sono soppresse. 2. L'ultimo periodo del comma 3-ter dell' del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è soppresso. 3. Il primo periodo del comma 7 dell' del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è soppresso. 4. La lettera b-bis) del comma 3 dell' del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è soppressa. 5. All'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le provvidenze previste dall' e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subiti da eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443". 6. Alla lettera b) del comma 1 dell' del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "ad uso abitativo" sono inserite le seguenti: "e non abitativo". 7. Al comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "dei nove decimi" sono soppresse. 8. All' del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 2 dell', del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. Le modalità e le procedure da adottare per il riparto dell'importo disponibile sono analoghe a quelle deliberate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per i mutui di cui all'". 9. All', comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12"; nello stesso comma le parole: "28 febbraio 1995" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 1995" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " L'efficacia degli atti o dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995 è sospesa fino alla scadenza del termine del 31 dicembre 1995".

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urn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-02;415#art-3

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