Art. 3

Modifiche della direttiva (UE) 2022/2464

In vigore dal 24 feb 2026
Modifiche della direttiva (UE) 2022/2464 La direttiva (UE) 2022/2464 è così modificata: 1) all’, il paragrafo 2 è così modificato: a) il primo comma è così modificato: i) alla lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «per gli esercizi aventi inizio tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026:» ; ii) la lettera b) è così modificata: 1) il punto i) è sostituito dal seguente: «i) alle imprese che, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio;» ; 2) il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) alle imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, su base consolidata, presenta ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e supera un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio;» ; iii) la lettera c) è soppressa; b) il terzo comma è così modificato: i) alla lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «per gli esercizi aventi inizio tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026:» ; ii) la lettera b) è così modificata: 1) il punto i) è sostituito dal seguente: «i) agli emittenti quali definiti all’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio;» ; 2) il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) agli emittenti quali definiti all’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, su base consolidata, presenta ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e supera un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio;» ; iii) la lettera c) è soppressa. c) è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo comma, lettera a), e al terzo comma, lettera a), gli Stati membri possono esentare, se del caso, le imprese o gli emittenti che, su base consolidata, non presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR o non superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio dall’obbligo di rispettare le misure necessarie per conformarsi all’, ad eccezione del punto 14), e all’, per gli esercizi aventi inizio tra il 1o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026.» ; 2) all’, il paragrafo 1 è così modificato: a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) una valutazione del numero di imprese che utilizzano su base volontaria i principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all’articolo 29 quater bis della direttiva 2013/34/UE; c) una valutazione volta a stabilire se e in che modo sia opportuno estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni modificate dalla presente direttiva modificativa, in particolare in relazione alle grandi imprese che presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 000 000 EUR e che non superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio, nonché alle imprese di paesi terzi che operano direttamente sul mercato interno dell’Unione senza disporre di un’impresa figlia o di una succursale nel territorio dell’Unione;» ; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La relazione concernente il primo comma, lettere a), b), d) ed e) è pubblicata entro il 30 aprile 2029 e successivamente ogni tre anni ed è corredata, se del caso, di proposte legislative. La relazione concernente il primo comma, lettera c) è pubblicata entro il 30 aprile 2031 e successivamente ogni tre anni ed è corredata, se del caso, di proposte legislative.».
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