Art. 3
Modifiche della direttiva (UE) 2022/2464
In vigore dal 24 feb 2026
Modifiche della direttiva (UE) 2022/2464
La direttiva (UE) 2022/2464 è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 2 è così modificato:
a)
il primo comma è così modificato:
i)
alla lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«per gli esercizi aventi inizio tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026:»
;
ii)
la lettera b) è così modificata:
1)
il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
alle imprese che, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio;»
;
2)
il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
alle imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, su base consolidata, presenta ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e supera un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio;»
;
iii)
la lettera c) è soppressa;
b)
il terzo comma è così modificato:
i)
alla lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«per gli esercizi aventi inizio tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026:»
;
ii)
la lettera b) è così modificata:
1)
il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
agli emittenti quali definiti all’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio;»
;
2)
il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
agli emittenti quali definiti all’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, su base consolidata, presenta ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e supera un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio;»
;
iii)
la lettera c) è soppressa.
c)
è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, lettera a), e al terzo comma, lettera a), gli Stati membri possono esentare, se del caso, le imprese o gli emittenti che, su base consolidata, non presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR o non superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio dall’obbligo di rispettare le misure necessarie per conformarsi all’, ad eccezione del punto 14), e all’, per gli esercizi aventi inizio tra il 1o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026.»
;
2)
all’, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
una valutazione del numero di imprese che utilizzano su base volontaria i principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all’articolo 29 quater bis della direttiva 2013/34/UE;
c)
una valutazione volta a stabilire se e in che modo sia opportuno estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni modificate dalla presente direttiva modificativa, in particolare in relazione alle grandi imprese che presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 000 000 EUR e che non superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio, nonché alle imprese di paesi terzi che operano direttamente sul mercato interno dell’Unione senza disporre di un’impresa figlia o di una succursale nel territorio dell’Unione;»
;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La relazione concernente il primo comma, lettere a), b), d) ed e) è pubblicata entro il 30 aprile 2029 e successivamente ogni tre anni ed è corredata, se del caso, di proposte legislative. La relazione concernente il primo comma, lettera c) è pubblicata entro il 30 aprile 2031 e successivamente ogni tre anni ed è corredata, se del caso, di proposte legislative.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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