Art. 1

Modifiche della direttiva 2006/43/CE

In vigore dal 24 feb 2026
Modifiche della direttiva 2006/43/CE La direttiva 2006/43/CE è così modificata: 1) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le autorità competenti degli Stati membri possono abilitare in qualità di imprese di revisione contabile soltanto gli enti che soddisfano le seguenti condizioni: a) le persone fisiche che effettuano le revisioni legali dei conti per conto di un’impresa di revisione contabile devono almeno soddisfare le condizioni in materia di revisione legale di cui all’, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, all’articolo 9, all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, e agli articoli 11 e 12 della presente direttiva e devono essere abilitate in qualità di revisori legali in quello Stato membro; b) una maggioranza dei diritti di voto in un ente deve essere detenuta da imprese di revisione contabile che sono abilitate in uno Stato membro o da persone fisiche che soddisfano almeno le condizioni in materia di revisione legale di cui all’, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, all’articolo 9, all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, e agli articoli 11 e 12 della presente direttiva. Gli Stati membri possono prevedere che dette persone fisiche debbano altresì essere state abilitate in un altro Stato membro. Ai fini della revisione legale dei conti delle cooperative, delle casse di risparmio e degli enti analoghi di cui all’articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, di un’impresa figlia o di un successore legale di una cooperativa, di una cassa di risparmio o di un ente analogo di cui all’articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, gli Stati membri possono stabilire altre disposizioni specifiche in relazione ai diritti di voto; c) una maggioranza - fino a un massimo del 75 % - dei membri dell’organo di amministrazione o di direzione dell’ente deve essere costituita da imprese di revisione contabile che sono abilitate in uno Stato membro o da persone fisiche che soddisfano almeno le condizioni in materia di revisione legale di cui all’, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, all’articolo 9, all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, e agli articoli 11 e 12 della presente direttiva. Gli Stati membri possono prevedere che dette persone fisiche debbano altresì essere state abilitate in un altro Stato membro. Quando tale organo non conta più di due membri, uno di loro deve soddisfare almeno le condizioni di cui alla presente lettera; d) l’impresa soddisfa la condizione di cui all’. Gli stati membri possono stabilire condizioni supplementari soltanto in relazione alla lettera c), le quali devono essere proporzionate agli obiettivi prefissi e non devono andare oltre lo stretto necessario.» ; 2) all’articolo 24 ter, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri assicurano che, quando l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è eseguita da un’impresa di revisione contabile, detta impresa designi quanto meno un responsabile della sostenibilità che deve soddisfare almeno le condizioni di cui all’ e agli articoli da 6 a 12 e deve essere abilitato a esercitare la professione di revisore legale nello Stato membro interessato. Il responsabile della sostenibilità può essere il responsabile della revisione o uno dei responsabili della revisione. L’impresa di revisione contabile fornisce al responsabile o ai responsabili della sostenibilità risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le proprie funzioni.» ; 3) all’articolo 26 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Non oltre il 1o luglio 2027, la Commissione adotta atti delegati a norma dell’articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per disporre principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori, e l’impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l’esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione. La Commissione adotta i principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato di cui al primo comma, garantendo nel contempo che: a) siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria; b) contribuiscano a un livello elevato di credibilità e di qualità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità; e c) siano nell’interesse generale dell’Unione.» ; 4) l’articolo 45 è così modificato: a) al paragrafo 5, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione o di direzione dell’ente di revisione contabile del paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10, ad eccezione dell’, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;» b) è inserito il paragrafo seguente: «5 ter.   Gli Stati membri non applicano i paragrafi da 1 a 5 bis per quanto riguarda le relazioni di attestazione della conformità relative alla rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità redatte per gli esercizi aventi inizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2030, nei casi in cui il revisore o l’ente di revisione contabile di un paese terzo interessato fornisca alle autorità competenti dello Stato membro quanto segue: a) il nominativo e indirizzo del revisore contabile di un paese terzo ed informazioni sulla sua forma giuridica; b) la dichiarazione secondo cui il revisore contabile di un paese terzo che firma la relazione di attestazione della conformità ha acquisito conoscenze nel settore della rendicontazione di sostenibilità e della relativa attestazione della conformità e le informazioni sul livello di tali conoscenze; c) una descrizione dell’eventuale rete cui il revisore o l’ente di revisione contabile di un paese terzo appartiene; d) i principi di attestazione della conformità e i requisiti di indipendenza che sono stati applicati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità in questione; e) una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell’ente di revisione contabile di un paese terzo che riguarda l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; e f) un’indicazione di se e quando sia stato effettuato l’ultimo controllo della qualità del revisore o dell’ente di revisione contabile di un paese terzo per gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e le informazioni necessarie sull’esito di tale controllo della qualità. Una volta ricevute le informazioni elencate al primo comma, le autorità competenti dello Stato membro iscrivono il revisore o l’ente di revisione contabile del paese terzo interessato ai fini dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e precisano che l’iscrizione è stata effettuata nell’ambito dell’iscrizione transitoria di cui al primo comma. Se una delle informazioni elencate al primo comma non è fornita dal revisore o dall’ente di revisione contabile del paese terzo interessato, le autorità competenti dello Stato membro non iscrivono tale revisore o ente di revisione contabile di un paese terzo.» ; 5) all’articolo 48 bis, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 26 bis, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2026:470:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo