Art. 2
Modifiche della direttiva 2013/34/UE
In vigore dal 24 feb 2026
Modifiche della direttiva 2013/34/UE
La direttiva 2013/34/UE è così modificata:
1)
l’articolo 1 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis, 29 quinquies, 30 e 33, secondo comma, lettera a bis), dell’articolo 34, paragrafo 1, dall’articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall’articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano imprese che, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio:»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente
«4. Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies non si applicano al fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) istituito dall’accordo quadro del FESF né ai prodotti finanziari elencati all’articolo 2, punto 12), lettere b) ed f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).»;"
2)
all’articolo 3, il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
«13. Per tenere conto degli effetti dell’inflazione, almeno ogni cinque anni la Commissione riesamina e, se del caso, modifica per mezzo di atti delegati, conformemente all’articolo 49, le soglie di cui alle disposizioni seguenti, tenendo conto delle misure dell’inflazione pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:
a)
i paragrafi da 1 a 7 del presente articolo;
b)
l’articolo 19, paragrafo 1, quarto comma, l’articolo 19 bis, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 29 bis, paragrafo 1, primo comma; e
c)
l’articolo 40 bis, paragrafo 1, secondo, quarto e quinto comma.»
;
3)
all’articolo 19, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell’impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l’impresa.»
;
4)
l’articolo 19 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.»
;
b)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:
«Ai fini del terzo, quarto e quinto comma si applicano le seguenti definizioni:
a)
“impresa che comunica informazioni”: un’impresa tenuta alla comunicazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo;
b)
“impresa protetta”: un’impresa che:
i)
alla data di chiusura del bilancio, non supera un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio precedente; e
ii)
si trova nella catena del valore di un’impresa che comunica informazioni;
c)
“principi volontari”: i principi ad uso volontario di cui all’articolo 29 quater bis.
Le imprese che comunicano informazioni possono basarsi su un’autodichiarazione delle imprese nella loro catena del valore per determinare se sono imprese protette. Le imprese che comunicano informazioni non sono tenute ad adottare misure per verificare le informazioni contenute in tale autodichiarazione. Tuttavia, esse non si devono basare sull’autodichiarazione se sanno, o si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza, che la dichiarazione è manifestamente errata.
Le imprese protette hanno il diritto di rifiutarsi di fornire informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi volontari in risposta a una richiesta presentata ai fini della rendicontazione di sostenibilità come previsto dalla presente direttiva. Inoltre:
a)
nello stabilire accordi contrattuali e di altro tipo al fine di soddisfare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla presente direttiva, le imprese che comunicano informazioni non impongono alle imprese protette di fornire informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi volontari;
b)
qualsiasi disposizione contrattuale contraria alla lettera a) non è vincolante, senza tuttavia pregiudicare la natura vincolante delle restanti disposizioni del contratto;
c)
se un’impresa che comunica informazioni chiede informazioni, direttamente o indirettamente, a imprese protette ai fini della rendicontazione di sostenibilità, come previsto dalla presente direttiva, e alcune o tutte le informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi volontari, tale impresa che comunica informazioni garantisce che le imprese protette siano informate in merito:
i)
alle informazioni che vanno al di là di quelle specificate nei principi volontari; e
ii)
al diritto legale delle imprese protette di rifiutarsi di fornire le informazioni;
d)
L’obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al primo comma è considerato rispettato dalle imprese che comunicano informazioni che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese protette, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi volontari.
Nessuna disposizione del quarto comma:
a)
incide sulle richieste di informazioni per scopi diversi dalla comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, comprese le richieste aventi lo scopo di conformarsi agli obblighi dell’Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza; o
b)
impone o implica l’obbligo per qualsiasi impresa nella catena del valore di fornire informazioni sulla sostenibilità.
Durante i primi tre anni in cui è soggetta agli obblighi di comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità in conformità del paragrafo 1 e qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l’impresa spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro. Dopo tale periodo transitorio di tre anni, l’impresa soddisfa gli obblighi di comunicazione delle informazioni sulla catena del valore utilizzando le informazioni ottenute direttamente dalle imprese nella sua catena del valore o stime di tali informazioni, a seconda dei casi.»
;
ii)
il secondo comma è soppresso;
iii)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Quando comunicano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le imprese possono omettere le seguenti informazioni:
a)
in casi eccezionali, le informazioni la cui divulgazione recherebbe grave pregiudizio alla posizione commerciale dell’impresa, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
tale omissione non pregiudica la comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, o dei suoi rischi principali o dei suoi principali impatti;
ii)
l’impresa ha stabilito che è impossibile divulgare le informazioni in un modo che le consenta di soddisfare gli obiettivi dell’obbligo di divulgazione senza recare grave pregiudizio alla sua posizione commerciale, per esempio a livello aggregato;
iii)
l’impresa comunica di essersi avvalsa dell’esenzione di cui al presente comma; e
iv)
l’impresa rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse;
b)
le informazioni che si configurano come capitale intellettuale, proprietà intellettuale, know-how, informazioni tecnologiche o risultati delle attività innovative che si qualificherebbero come segreti commerciali quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
l’impresa comunica di essersi avvalsa dell’esenzione di cui al presente comma; e
ii)
l’impresa rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse;
c)
le informazioni classificate quali definite all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
l’impresa comunica di essersi avvalsa dell’esenzione di cui al presente comma; e
ii)
l’impresa rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse;
d)
altre informazioni che devono essere protette da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti in altri atti giuridici dell’Unione o nel diritto nazionale, o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o la sicurezza di una persona giuridica, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
l’impresa comunica di essersi avvalsa dell’esenzione di cui al presente comma; e
ii)
l’impresa rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse.
(*2) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj)."
(*3) Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull’istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell’industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).»;"
c)
i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;
d)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. L’esenzione di cui al paragrafo 9 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo.»
;
5)
l’articolo 29 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, su base consolidata, presenta ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e supera un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.»
;
b)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:
«Ai fini del terzo, quarto e quinto comma si applicano le definizioni seguenti:
a)
“impresa che comunica informazioni”: un’impresa tenuta alla comunicazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo;
b)
“impresa protetta”: un’impresa che:
i)
alla data di chiusura del bilancio, non supera un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio precedente; e
ii)
si trova nella catena del valore di un’impresa che comunica informazioni;
c)
“principi volontari”: i principi ad uso volontario di cui all’articolo 29 quater bis.
Le imprese che comunicano informazioni possono basarsi su un’autodichiarazione delle imprese nella loro catena del valore per determinare se sono imprese protette. Le imprese che comunicano informazioni non sono tenute ad adottare misure per verificare le informazioni contenute in tale autodichiarazione. Tuttavia, esse non si devono basare sull’autodichiarazione se sanno, o possono ragionevolmente presumere di sapere, che la dichiarazione è manifestamente errata.
Le imprese protette hanno il diritto di rifiutarsi di fornire informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi volontari in risposta a una richiesta presentata ai fini della rendicontazione di sostenibilità, come previsto dalla presente direttiva. Inoltre:
a)
nello stabilire accordi contrattuali e di altro tipo al fine di soddisfare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla presente direttiva, le imprese che comunicano informazioni non impongono alle imprese protette di fornire informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi volontari;
b)
qualsiasi disposizione contrattuale contraria alla lettera a) non è vincolante, senza che ciò pregiudichi tuttavia la natura vincolante delle restanti disposizioni del contratto;
c)
se un’impresa che comunica informazioni chiede informazioni, direttamente o indirettamente, a imprese protette ai fini della rendicontazione di sostenibilità, come previsto dalla presente direttiva, e una parte o la totalità di tali informazioni va al di là di quelle specificate nei principi volontari, tale impresa che comunica informazioni garantisce che le imprese protette siano informate in merito:
i)
alle informazioni che vanno al di là di quelle specificate nei principi volontari; e
ii)
al diritto legale delle imprese protette di rifiutarsi di fornire le informazioni;
d)
l’obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al primo comma è considerato rispettato dalle imprese che comunicano informazioni che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese protette, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi volontari.
Nessuna disposizione del quarto comma:
a)
incide sulle richieste di informazioni per scopi diversi da quello di rendicontazione di sostenibilità previsto dalla presente direttiva, comprese le richieste presentate a fini di conformità agli obblighi dell’Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza; o
b)
impone o implica l’obbligo per qualsiasi impresa nella catena del valore di fornire informazioni sulla sostenibilità.
Durante i primi tre anni in cui è soggetta agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità in conformità del paragrafo 1 e qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l’impresa madre spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro. Dopo tale periodo transitorio di tre anni, l’impresa madre soddisfa gli obblighi di comunicazione delle informazioni sulla catena del valore utilizzando le informazioni ottenute direttamente dalle imprese nella sua catena del valore o stime di tali informazioni, a seconda dei casi.»
;
ii)
il secondo comma è soppresso;
iii)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Quando comunicano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le imprese madri possono omettere le seguenti informazioni:
a)
in casi eccezionali, le informazioni la cui divulgazione recherebbe grave pregiudizio alla posizione commerciale del gruppo, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
tale omissione non pregiudica la comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione, o dei suoi rischi principali o dei suoi principali impatti;
ii)
l’impresa madre ha stabilito che è impossibile comunicare le informazioni in un modo che le consenta di conseguire gli obiettivi dell’obbligo di comunicazione senza recare grave pregiudizio alla posizione commerciale del gruppo, per esempio a livello aggregato;
iii)
l’impresa madre comunica di essersi avvalsa dell’esenzione di cui al presente comma; e
iv)
l’impresa madre rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse;
b)
le informazioni che si configurano come capitale intellettuale, proprietà intellettuale, know-how, informazioni tecnologiche o risultati delle attività innovative, che possono essere considerate segreti commerciali quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
i)
l’impresa madre comunica di essersi avvalsa dell’esenzione di cui al presente comma; e
ii)
l’impresa madre rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse;
c)
le informazioni classificate quali definite all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2023/2418, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
l’impresa madre comunica di essersi avvalsa dell’esenzione di cui al presente comma; e
ii)
l’impresa madre rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse;
d)
altre informazioni che devono essere protette da un accesso o da una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti da altri atti giuridici dell’Unione o dal diritto nazionale, o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o la sicurezza di una persona giuridica, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
l’impresa madre comunica di essersi avvalsa dell’esenzione di cui al presente comma; e
ii)
l’impresa madre rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse.»
;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi in cui la composizione del gruppo sia cambiata nel corso dell’esercizio a causa di acquisizioni o di fusioni di imprese, l’impresa madre può decidere di non includere nella relazione sulla gestione consolidata relativa a tale esercizio le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardanti imprese soggette a un’acquisizione o una fusione.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’impresa madre può decidere di non includere nella relazione sulla gestione consolidata le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardanti le imprese figlie che abbiano abbandonato il gruppo durante l’esercizio.
L’impresa madre che si avvale delle opzioni di cui al primo o al secondo comma indica qualsiasi evento significativo che ha interessato l’impresa figlia durante l’esercizio e che incide sugli impatti, o sui rischi o sulle opportunità del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità.»
;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«7 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le imprese madri che sono imprese di partecipazione finanziaria le cui imprese figlie hanno modelli aziendali e attività indipendenti tra loro possano scegliere di non includere nella loro relazione sulla gestione consolidata le informazioni di cui al paragrafo 1.»
;
e)
il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. L’esenzione di cui al paragrafo 8 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo.»
;
6)
l’articolo 29 ter è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il terzo, il quarto e il sesto comma sono soppressi;
b)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo o finanziario sproporzionato, anche tenendo conto, nella misura più ampia possibile, dell’attività svolta nell’ambito di iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, come previsto al paragrafo 5, lettera a), e garantendo la massima coerenza possibile con gli obblighi stabiliti da altre normative dell’Unione. I principi di rendicontazione di sostenibilità privilegiano, nella misura del possibile, la comunicazione di informazioni quantitative, tenendo conto dell’onere a carico delle imprese, nonché delle esigenze dei fruitori.»
;
c)
al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I principi di rendicontazione di sostenibilità tengono conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto presso coloro che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis e presso i fornitori dei mercati e delle economie emergenti. I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni relative alle catene del valore che sono proporzionate e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all’interno delle catene del valore e alla portata e alla complessità delle loro attività, in particolare per quelle imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis. I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio informazioni che eccedono le informazioni da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all’articolo 29 quater bis.»
;
7)
l’articolo 29 quater è soppresso;
8)
è inserito il seguente articolo 29 quater bis:
«Articolo 29 quater
bis
Principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario
1. Al fine di agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio precedente, e per limitare le informazioni che possono essere richieste a tali imprese nella catena del valore ai fini della presente direttiva, alla Commissione è conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati adottati in conformità dell’articolo 49, principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario entro il 19 luglio 2026.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, i principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui al paragrafo 1 del presente articolo si basano sulla raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione (*4), nella sua versione originale. Essi sono inoltre proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. I principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità.
3. La Commissione riesamina i principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui al paragrafo 1 almeno ogni quattro anni dopo la loro data di applicazione e, se necessario, li modifica per tenere conto degli sviluppi pertinenti in materia di rendicontazione di sostenibilità.
4. Nel modificare i principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario a norma del paragrafo 3, la Commissione tiene conto del parere tecnico dell’EFRAG.
(*4) Raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione, del 30 luglio 2025, su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese (GU L, 2025/1710, 5.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj).»;"
9)
l’articolo 29 quinquies è sostituito dal seguente:
«Articolo 29 quinquies
Formato elettronico unico di comunicazione
1. Le imprese soggette agli obblighi di cui all’articolo 19 bis della presente direttiva redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione (*5) e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel medesimo regolamento delegato. Fino all’adozione di tali norme sulla marcatura mediante detto regolamento delegato, le imprese non sono tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.
2. Le imprese madri soggette agli obblighi di cui all’articolo 29 bis redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel medesimo regolamento delegato. Fino all’adozione di tali norme sulla marcatura mediante detto regolamento delegato, le imprese madri non sono tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.
(*5) Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).»;"
10)
è inserito il capo seguente:
«CAPO 6 ter
MISURE DI SOSTEGNO DIGITALE
Articolo 29 sexies
Portale digitale per la rendicontazione di sostenibilità
La Commissione predispone un apposito portale mediante il quale le imprese possono accedere a informazioni, orientamenti e sostegno, compresi i pertinenti modelli, per quanto riguarda il quadro vincolante e il quadro volontario in materia di rendicontazione di sostenibilità di cui alla presente direttiva. Detto portale è interconnesso con le misure di sostegno online fornite dagli Stati membri, ove disponibili, al fine di tenere conto dei contesti nazionali.
Articolo 29 septies
Relazione sulle soluzioni tecnologiche per la rendicontazione di sostenibilità
Entro il 19 marzo 2028, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle soluzioni tecnologiche per la rendicontazione di sostenibilità, nella quale figurano le iniziative che consentiranno alle imprese di raccogliere, trattare e scambiare i dati in maniera sicura, continuativa e automatizzata.»
;
11)
all’articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un’impresa, che operano nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che i documenti in appresso siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni della presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, del regolamento delegato (UE) 2019/815, dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all’articolo 29 ter della presente direttiva e delle prescrizioni dell’articolo 29 quinquies della presente direttiva:
a)
i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione e la dichiarazione sul governo societario ove fornita separatamente; e
b)
i bilanci consolidati, la relazione sulla gestione consolidata e la dichiarazione consolidata sul governo societario ove fornita separatamente.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono prevedere che non incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un’impresa, che operano nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che la relazione sulla gestione o, se del caso, la relazione sulla gestione consolidata sia redatta conformemente all’articolo 29 quinquies.»
;
12)
l’articolo 34 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, secondo comma, la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:
«a bis)
se del caso, rilasciano l’attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell’articolo 29 ter e le procedure adottate dall’impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell’articolo 29 quinquies, nonché l’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;»
;
b)
è inserito il seguente paragrafo:
«2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte in modo da rispettare pienamente il diritto delle imprese nella catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l’esercizio precedente di rifiutarsi di fornire all’impresa che comunica informazioni qualsiasi informazione in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all’articolo 29 quater bis .»
;
13)
all’articolo 40 bis, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il primo comma si applica unicamente alle imprese figlie che, alla data di chiusura del bilancio, hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 200 000 000 EUR nell’esercizio precedente.»
;
b)
il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:
«La norma di cui al terzo comma si applica a una succursale unicamente se l’impresa del paese terzo non ha un’impresa figlia di cui al primo comma e se nell’esercizio precedente la succursale ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 200 000 000 EUR.
Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l’impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell’Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.»
;
c)
è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo e al terzo comma, se l’impresa del paese terzo è un’impresa di partecipazione finanziaria le cui imprese figlie hanno modelli aziendali e attività indipendenti tra loro, gli Stati membri provvedono affinché le imprese figlie e le succursali possano decidere di non pubblicare e rendere accessibile la relazione sulla sostenibilità di cui al primo e al terzo comma.»
;
14)
l’articolo 49 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 13, lettera a), agli articoli 29 ter e 40 ter e all’articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 gennaio 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 13, lettere b) e c), e all’articolo 29 quater bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 18 marzo 2026.»
;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La delega di potere di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 13, agli articoli 29 ter, 29 quater bis e 40 ter e all’articolo 46, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o ad una data successiva ivi specificata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.»
;
d)
il paragrafo 3 ter è così modificato:
i)
al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Nell’adottare atti delegati a norma dell’articolo 29 ter, la Commissione prende in considerazione il parere tecnico dell’EFRAG, a condizione che:»
;
ii)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione consulta congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e il comitato di regolamentazione contabile di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in merito al progetto di atti delegati prima dell’adozione degli stessi a norma degli articoli 29 ter della presente direttiva.»
;
iii)
il sesto comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione consulta inoltre l’Agenzia europea dell’ambiente, l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell’EFRAG prima dell’adozione degli atti delegati di cui all’articolo 29 ter della presente direttiva. Laddove decida di formulare un parere, ciascuno di tali organismi provvede in tal senso entro due mesi dalla data di consultazione da parte della Commissione.»
;
e)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’articolo 3, paragrafo 13, dell’articolo 29 ter, 29 quater bis o 40 ter o dell’articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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