Art. 4
Modifiche della direttiva (UE) 2024/1760
In vigore dal 24 feb 2026
Modifiche della direttiva (UE) 2024/1760
La direttiva (UE) 2024/1760 è così modificata:
1)
l’ è così modificato;
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presente direttiva stabilisce norme in materia di:
a)
obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell’ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società; e
b)
responsabilità delle violazioni di detti obblighi di cui alla lettera a);»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente direttiva non può essere addotta per ridurre il livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali o di protezione dell’ambiente o del clima previsto dal diritto nazionale degli Stati membri o da contratti collettivi applicabili al momento della sua adozione. Tuttavia, la prima frase del presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di adeguare qualsiasi normativa nazionale in materia di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità applicabile al momento dell’adozione della presente direttiva, in particolare il relativo ambito di applicazione, al fine di allinearla alla presente direttiva.»
;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto dell’Unione o nazionale relativo a questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1. In particolare, le norme di cui al paragrafo 1, lettera a), lasciano impregiudicato il diritto dell’Unione o nazionale in materia di diritti umani, occupazionali o sociali, o di protezione dell’ambiente e cambiamenti climatici, diversi dagli obblighi generali in materia di dovere di diligenza.»
;
2)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
avere avuto, in media, più di 5 000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1 500 000 000 EUR nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio;»
;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 75 000 000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale, e a condizione di aver registrato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 275 000 000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale.»
;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
avere generato un fatturato netto superiore a 1 500 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;»
;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 75 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio; e a condizione di avere generato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha generato un fatturato netto superiore a 275 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio.»
;
c)
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«3. Se la società capogruppo ha come attività principale la detenzione di azioni in filiazioni operative e non è coinvolta nell’adozione di decisioni gestionali, operative o finanziarie che interessano il gruppo o una o più delle sue filiazioni, può essere esentata dall’adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva. Tale esenzione è subordinata alla condizione che una delle filiazioni della società capogruppo stabilite nell’Unione sia designata per adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 6 a 16 per conto della società capogruppo, compresi gli obblighi della società capogruppo in relazione alle attività delle sue filiazioni. In tal caso alla filiazione designata sono forniti tutti i mezzi e l’autorità giuridica necessari per adempiere efficacemente tali obblighi, in particolare per garantire che la filiazione designata ottenga dalle società del gruppo le informazioni e i documenti pertinenti per adempiere gli obblighi della società capogruppo a norma della presente direttiva.»
;
3)
l’, paragrafo 1, è così modificato:
a)
la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n)
“portatori di interessi”: dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o comunità;»
;
b)
la lettera u) è sostituita dalla seguente:
«u)
“fattori di rischio”: fatti, situazioni o circostanze connessi alla gravità e alla probabilità di un impatto negativo, compresi i fatti, le situazioni o le circostanze a livello di partner commerciale, ad esempio se il partner commerciale non è una società soggetta alla presente direttiva o ad altri atti giuridici comparabili in materia di dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, a livello geografico e contestuale, come il livello di applicazione della legge in relazione al tipo di impatto negativo, e a livello di settori, di attività commerciali e di prodotti e servizi;»
;
4)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Livello di armonizzazione
1. Fatto salvo l’, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito agli , all’articolo 10, paragrafi da 1 a 5, all’articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e agli articoli da 14 a 16.
2. Nonostante il paragrafo 1, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni più rigorose che divergono da quanto stabilito in disposizioni diverse dagli , dall’articolo 10, paragrafi da 1 a 5, dall’articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e dagli articoli da 14 a 16, o disposizioni più specifiche in termini di obiettivo o di settore interessato, anche disciplinando specifici prodotti, servizi e situazioni, al fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali, dell’ambiente o del clima.»
;
5)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono a che le società madri che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva siano autorizzate ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 7 a 16 per conto di società che sono filiazioni di tali società madri e che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, se ciò garantisce l’effettiva conformità. Questo non pregiudica il fatto che tali filiazioni siano assoggettate all’esercizio dei poteri dell’autorità di controllo in conformità dell’articolo 25 e alla loro responsabilità civile in conformità dell’articolo 29.»
;
b)
al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
se del caso, la filiazione chiede a un partner commerciale diretto garanzie contrattuali conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), o all’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), chiede garanzie contrattuali a un partner commerciale indiretto conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, o all’articolo 11, paragrafo 5, e sospende il rapporto d’affari conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, o all’articolo 11, paragrafo 7.»
;
c)
il paragrafo 3 è soppresso;
6)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell’ambito dell’obbligo previsto al paragrafo 1, le società adottano misure adeguate per fare quanto segue, tenendo conto dei fattori di rischio pertinenti, compresi i fatti, le situazioni o le circostanze a livello di partner commerciale, ad esempio se il partner commerciale non è una società soggetta alla presente direttiva o ad altre normative obbligatorie comparabili in materia di dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, a livello di geografia e contesto, come il livello di applicazione della legge in relazione al tipo di impatto negativo, e a livello di settori, di attività commerciali e di prodotti e servizi:
a)
procedere a un esercizio esplorativo, sulla base unicamente delle informazioni ragionevolmente disponibili, per individuare i settori generali delle proprie attività e di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, dei loro partner commerciali in cui è più probabile che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità;
b)
sulla base dei risultati dell’esercizio esplorativo di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità».
b)
è inserito il paragrafo seguente;
«2 bis. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della valutazione approfondita di cui al paragrafo 2, lettera b):
a)
le società possano chiedere informazioni ai partner commerciali soltanto qualora tali informazioni siano necessarie, e nel caso di partner commerciali con meno di 5 000 dipendenti soltanto qualora le informazioni non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi;
b)
qualora le informazioni necessarie possano essere ottenute da diversi partner commerciali, le società le chiedano in via prioritaria, ove ragionevole, direttamente al partner o ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi;
c)
qualora siano individuati impatti negativi ugualmente probabili o ugualmente gravi in vari settori, le società possano attribuire priorità alla valutazione dei settori che coinvolgono partner commerciali diretti.»
;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri provvedono a che le società siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti, soluzioni digitali, iniziative di settore e multipartecipative e informazioni raccolte con il meccanismo di notifica e la procedura di reclamo di cui all’articolo 14, al fine di individuare e valutare gli impatti negativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative.»
;
d)
il paragrafo 4 è soppresso;
7)
all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Qualora siano adottate decisioni di attribuzione di priorità conformemente al presente articolo, il semplice fatto di non aver affrontato un impatto negativo meno significativo non espone la società alle sanzioni di cui all’articolo 27.»
;
8)
all’articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 2, 4 e 5, come opzione ultima e fino a quando l’impatto non sia stato affrontato la società:
a)
si astiene dall’allacciare un rapporto nuovo o prolungare i rapporti esistenti con un partner commerciale in collegamento con il quale o nella cui catena di attività è emerso l’impatto;
b)
se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, sospende il rapporto d’affari per le attività in questione, anche al fine di utilizzarne o aumentarne l’effetto leva; e
c)
adotta e attua senza indebito ritardo un piano d’azione rafforzato in materia di prevenzione per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine.
Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato in materia di prevenzione vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non espone la società alle sanzioni di cui all’articolo 27 né alla responsabilità di cui all’articolo 29.
Prima di sospendere un rapporto d’affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell’impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d’affari e deve essere in grado di riferire all’autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di una tale decisione.
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d’affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.
Qualora decida di sospendere il rapporto d’affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.
Qualora decida di non sospendere il rapporto d’affari a norma del presente articolo, la società monitora l’impatto negativo potenziale e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.»
;
9)
all’articolo 11, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile arrestare o minimizzare nell’entità con le misure previste dai paragrafi 3, 5 e 6, come opzione ultima e fino a quando l’impatto non sia stato affrontato la società:
a)
si astiene dall’allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con un partner commerciale in collegamento con il quale o nella cui catena di attività è emerso l’impatto;
b)
se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, sospende il rapporto d’affari per le attività in questione, anche al fine di utilizzarne o aumentarne l’effetto leva; e
c)
adotta e attua senza indebito ritardo un piano d’azione correttivo rafforzato per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine.
Finché è ragionevole attendersi che il piano d’azione correttivo rafforzato vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non espone la società alle sanzioni di cui all’articolo 27 né alla responsabilità di cui all’articolo 29.
Prima di sospendere un rapporto d’affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell’impatto negativo che non era possibile arrestare o di cui non era possibile minimizzare sufficientemente l’entità. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d’affari e deve essere in grado di riferire all’autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di una tale decisione.
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d’affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.
Qualora decida di sospendere il rapporto d’affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.
Qualora decida di non sospendere il rapporto d’affari a norma del presente articolo, la società monitora l’impatto negativo effettivo e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.»
;
10)
all’articolo 13, il paragrafo 3 è modificato come segue:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«La consultazione dei pertinenti portatori di interessi avviene nelle fasi del processo di attuazione del dovere di diligenza che seguono:»
;
b)
le lettere c) ed e) sono soppresse;
11)
l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Monitoraggio
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società effettui periodicamente una valutazione delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alla catena di attività della società stessa, di quelle dei suoi partner commerciali, per valutare l’attuazione e per monitorare l’adeguatezza e l’efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell’entità degli impatti negativi. La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni 5 anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che si siano presentati o possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi. Ove opportuno, la politica relativa al dovere di diligenza, gli impatti negativi individuati e le misure adeguate che ne sono derivate sono aggiornati in base all’esito di tali valutazioni e tenendo debitamente conto delle informazioni pertinenti fornite dai portatori di interessi.»
;
12)
all’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«Entro il 31 marzo 2029 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 34 al fine di integrare la presente direttiva stabilendo il contenuto e i criteri della rendicontazione di cui al paragrafo 1, indicando, in particolare, informazioni sufficientemente dettagliate da fornire per illustrare il dovere di diligenza, gli impatti negativi effettivi e potenziali individuati e le misure adeguate adottate riguardo a tali impatti. Nell’elaborare tali atti delegati, la Commissione tiene debitamente conto dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma degli articoli 29 ter e 40 ter della direttiva 2013/34/UE e allinea, se del caso, gli atti delegati a tali principi.
Nell’adottare gli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione garantisce che non vi sia alcuna duplicazione degli obblighi di rendicontazione per le società di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), che sono soggette a obblighi di rendicontazione a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/2088, pur mantenendo pienamente gli obblighi minimi stabiliti nella presente direttiva.»
;
13)
l’articolo 17 è così modificato;
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2031 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubblica la dichiarazione annuale di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della presente direttiva, le società trasmettano contemporaneamente tale dichiarazione all’organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché sia resa accessibile tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito dal regolamento (UE) 2023/2859.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Entro il 31 dicembre 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta quale definito all’, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.»
;
14)
l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Clausole contrattuali tipo
La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, adotta orientamenti su clausole contrattuali tipo d’uso volontario entro il 26 luglio 2027 al fine di agevolare le società nel conformarsi all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 11, paragrafo 3, lettera c).»
;
15)
l’articolo 19 è così modificato:
a)
il paragrafo 2, lettera b), è soppresso;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli orientamenti di cui al paragrafo 2, lettere a), d) ed e), sono adottati entro il 26 luglio 2027. Gli orientamenti di cui al paragrafo 2, lettere f) e g), sono adottati entro il 26 luglio 2028.»
;
16)
l’articolo 22 è soppresso;
17)
l’articolo 24 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma degli articoli da 7 a 16.»
;
b)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Entro il 26 luglio 2028 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione nome ed estremi di contatto di ciascuna autorità di controllo designata a norma del presente articolo, indicando le rispettive competenze qualora designi più di una autorità. Lo Stato membro informa la Commissione di qualsiasi modifica dei dati comunicati.»
;
18)
all’articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo dispongano di poteri e risorse adeguati per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla presente direttiva, compresi il potere di imporre alle società di fornire informazioni e il potere di svolgere indagini in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli da 7 a 16.»
;
19)
all’articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per assistere le autorità di controllo nel determinare il livello delle sanzioni conformemente al presente articolo. Gli Stati membri provvedono a che il limite massimo delle sanzioni pecuniarie sia fissato al 3 % del fatturato netto mondiale della società nell’esercizio precedente quello della decisione di irrogare una sanzione pecuniaria o, nel caso delle società capogruppo di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’, paragrafo 2, lettere b) e c), al 3 % del fatturato netto consolidato a livello mondiale calcolato a livello della società capogruppo, nell’esercizio precedente a quello della decisione che impone la sanzione pecuniaria.»
;
20)
l’articolo 29 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è soppresso;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura.»
;
c)
al paragrafo 3, la lettera d) è soppressa;
d)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le società che hanno partecipato a iniziative di settore o multipartecipative, o che hanno fatto ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti o a clausole contrattuali per sostenere l’adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza possono comunque essere ritenute responsabili a norma del diritto nazionale.»
;
e)
al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La responsabilità civile della società di cui al presente articolo lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella sua catena di attività.»
;
f)
il paragrafo 7 è soppresso;
21)
l’articolo 36 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è soppresso;
b)
il paragrafo 2 è così modificato;
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Entro il 26 luglio 2031 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva e sulla sua efficacia ed efficienza nel conseguirne gli obiettivi, in particolare per quanto riguarda la risposta agli impatti negativi. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima relazione valuta, tra l’altro, gli aspetti seguenti:»
;
ii)
alla lettera b), il terzo trattino è sostituito dal seguente:
«–
rivedere i limiti minimi relativi al pertinente fatturato e, per le società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro, al numero di dipendenti di cui all’ e introdurre un approccio settoriale nei settori ad alto rischio, e, in particolare, se le società con un pertinente fatturato superiore a 450 000 000 EUR e, per le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro, con un numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio maggiore di 1 000 e, inoltre, le società che operano in settori ad alto rischio, debbano essere contemplate dalla presente direttiva;»
;
iii)
la lettera e) è soppressa;
iv)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
l’efficacia dei meccanismi di applicazione della presente direttiva istituiti a livello nazionale, compresi i loro effetti protettivi sui titolari dei diritti.»
:
22)
all’articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 26 luglio 2028, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 26 luglio 2029, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2030 o successivamente a tale data.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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