Art. 27

Modifiche della direttiva (UE) 2022/2561

In vigore dal 22 ott 2025
Modifiche della direttiva (UE) 2022/2561 L’ è così modificato: a) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente: «c) a partire dai 17 anni di età, veicoli della categoria di patenti di guida C1, C1E o C, a condizione di essere titolare di un CAP di cui all’, paragrafo 1, per la categoria C o di cui all’, paragrafo 2, per le categorie C1 e C1E e solo alle condizioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2025/2205 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Direttiva (UE) 2025/2205 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, concernente la patente di guida, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (GU L, 2025/2205, 5.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/2205/oj).»;" b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il conducente di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri può guidare, a partire dai 21 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, o veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1 + E, a condizione di essere titolare di un CAP di cui all’, paragrafo 1 o 2. Per garantire una guida sicura, gli Stati membri possono istituire un sistema di monitoraggio per i conducenti di età inferiore ai 23 anni titolari di un CAP di cui all’, paragrafo 2. Se gli Stati membri impongono a tali conducenti di frequentare corsi di formazione periodica su temi connessi alla sicurezza stradale prima del compimento dei 23 anni di età, al fine di consolidare e confermare la loro competenza riguardo a tali temi, la partecipazione è conteggiata ai fini dell’obbligo di frequentare 35 ore di corsi di formazione periodica ogni cinque anni. Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1 + E a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 18 anni di età, a condizione che questi sia titolare di un CAP di cui all’, paragrafo 1. Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 20 anni di età, a condizione che questi sia titolare di un CAP di cui all’, paragrafo 1. L’età può essere ridotta a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri o per effettuare il trasporto di passeggeri per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri.».
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