Art. 23

Relazioni degli Stati membri

In vigore dal 22 ott 2025
Relazioni degli Stati membri 1.   Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito al numero di patenti di guida rilasciate, rinnovate, sostituite, revocate e convertite per ciascuna categoria delle patenti di guida. I dati sono forniti separatamente per le patenti di guida mobili e le patenti di guida fisiche. 2.   Entro il 26 novembre 2029, e successivamente ogni cinque anni, al fine di agevolare la preparazione della relazione della Commissione di cui all’, gli Stati membri forniscono alla Commissione le statistiche sugli incidenti stradali che hanno comportato morti o feriti, in cui erano coinvolti conducenti in attività professionale, in particolare conducenti di 17 anni di età che partecipano a un sistema di guida accompagnata di cui all’, paragrafo 2. 3.   Gli Stati membri possono condividere periodicamente con la Commissione i dati sulla normativa nazionale sulla movimentazione delle macchine mobili non stradali e sulle relative considerazioni in materia di sicurezza stradale e possono fornire informazioni qualora sorgano preoccupazioni relative alla libera circolazione dei lavoratori.
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