Art. 21

Equivalenze delle patenti di guida non conformi allo standard dell’Unione

In vigore dal 22 ott 2025
Equivalenze delle patenti di guida non conformi allo standard dell’Unione 1.   Gli Stati membri applicano le equivalenze stabilite dalla decisione (UE) 2016/1945 della Commissione (21) tra le abilitazioni concesse anteriormente al 19 gennaio 2013 e le categorie di cui all’ della presente direttiva. 2.   Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata dalla presente direttiva.
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